Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati

EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito

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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

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Proventi percepiti dai partecipanti

In seguito alla soppressione dell’imposta sostitutiva sul patrimonio del fondo, la tassazione avviene in via generale in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. Sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione al fondo, ovvero realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote, è prevista l’applicazione di una ritenuta del 12,5%.

La ritenuta è applicata a titolo d’acconto se i proventi sono percepiti da soggetti che detengono le quote nell’esercizio di attività d’impresa commerciale, mentre è applicata a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società. La ritenuta non è invece applicata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli OICR istituiti in Italia.

Il regime di non imponibilità si applica anche ai soggetti non residenti che vivono in uno Stato compreso nella cosiddetta “white list”, nonché agli investitori istituzionali esteri, sebbene privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, agli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, alle Banche centrali o agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza.

I proventi e le perdite realizzati attraverso la negoziazione delle quote, nonché le perdite realizzate attraverso il riscatto o la liquidazione, costituiscono “reddito diverso” di natura finanziaria (plusvalenza o minusvalenza), ovvero “reddito d’impresa” se conseguiti nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale. A queste plusvalenze e minusvalenze si applicano quindi le disposizioni previste per i singoli regimi impositivi (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito).

Peraltro, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 269/03, il nuovo regime di tassazione dei partecipanti al fondo si applica sui proventi distribuiti o realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote a decorrere dal 1° gennaio 2004, a condizione che si tratti di proventi riferiti a periodi di attività del fondo per i quali non ha trovato applicazione l’imposta sostitutiva dell’1%. Di contro per i proventi di ogni tipo, riferiti a periodi di attività del fondo per i quali ha trovato applicazione l’imposta patrimoniale, pur se percepiti successivamente al 1° gennaio 2004, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, ossia:
- il regime di non imponibilità, se si tratta di proventi afferenti quote detenute al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale;
- l’inclusione nel reddito d’impresa del partecipante, con riconoscimento del credito d’imposta dell’1%, se relativi a quote detenute nell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale.