Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati

EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito

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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

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Regolamentazione

I fondi hedge (altrimenti noti come fondi speculativi), ai sensi del d.m. 228/1999, sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio è investito in beni anche diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia.

I fondi speculativi possono assumere la forma aperta o chiusa. Le modalità di partecipazione al patrimonio di questi prodotti seguono la forma del fondo e, quindi, sono quelle proprie dei fondi aperti o dei fondi chiusi, a seconda che il fondo hedge assuma l’una o l’altra forma. In ogni caso tali modalità sono indicate nel regolamento di gestione del fondo.

I fondi speculativi si contraddistinguono per:
- avere un importo minimo della quota iniziale non inferiore a 500.000 euro;
non poter essere oggetto di sollecitazione all’investimento.

Il regolamento di gestione dei fondi speculativi specifica i beni oggetto dell’investimento, la sua rischiosità e la circostanza che questo avviene in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia. La politica di investimento deve essere definita in modo coerente, in termini di liquidità del portafoglio, con la forma prescelta e la periodicità dei rimborsi. Il Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio stabilisce il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi speculativi e i tempi della sua approvazione.

 

Aggiornamenti normativi

A maggior tutela degli investitori nei fondi hedge, nel novembre 2008 è stata introdotta anche in Italia la normativa che consente, in “casi eccezionali” di riduzione del grado di liquidità delle attività detenute dai fondi, l’istituzione dei c.d. side pockets. Il d.l. 29 novembre 2008/185 e il relativo regolamento attuativo della Banca D’Italia, con la creazione dei side pockets, consentono di trasferire le attività illiquide del fondo speculativo in un fondo comune d’investimento di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. fondo chiuso di side pocket) e di modulare le richieste di rimborso del fondo speculativo nel rispetto dell’interesse e della parità di trattamento dei partecipanti. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato il limite massimo di 200 al numero dei partecipanti ad un fondo speculativo precedentemente in vigore.

 

Per approfondire la disciplina relativa ai fondi hedge, visita la sezione Norme e consulta la pagina “Fonti normative”.

Per maggiori dettagli sull'introduzione dei c.d. side pockets, leggi qui