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Indagini finanziarie e Anagrafe rapporti

La disciplina dei poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla Finanziaria del 2005, è stata uniformata per tutti gli intermediari finanziari, sia con riguardo alle informazioni che sono tenuti a comunicare agli organi di controllo, sia sotto l’aspetto procedurale di ricezione delle richieste di indagine e di invio delle relative risposte.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria può richiedere dati e notizie relativi a qualunque rapporto, operazione e servizio che il soggetto indagato intrattiene (o ha intrattenuto) con l’intermediario, nonché le garanzie prestate o ricevute da terzi, ovvero può richiedere la documentazione relativa a una o più operazione individuata. Sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione delle indagini finanziarie i conti “segretati”, aperti dalla clientela a seguito di operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero (il cosiddetto “scudo fiscale”).

In relazione alle richieste di informazioni da parte degli organi di controllo, le SGR sono quindi tenute a fornire i dati relativi a qualsiasi rapporto o servizio prestato al soggetto sottoposto ad indagine che – considerando le attività che le SGR possono svolgere nei confronti della propria clientela – possono essere connessi con la sottoscrizione di quote di OICR, la stipula di contratti di gestione di portafogli, l’adesione a fondi pensione aperti ovvero con la prestazione di servizi accessori (ad esempio il servizio di consulenza). Oltre alle suddette informazioni, devono essere fornite indicazioni anche sui soggetti eventualmente collegati, nell’ambito del rapporto, al cliente sottoposto ad accertamento (ad esempio devono essere fornite indicazioni sull’eventuale soggetto cointestatario del rapporto, sul rappresentate legale con poteri di firma, sul soggetto delegato ad operare sul rapporto, ecc.).

Lerichieste di informazioni da parte degli organi di controllo, sempre riferibili ad un determinato soggetto e a un preciso periodo d’indagine, possono essere inviate all’intermediario finanziario solo previa autorizzazione dell’autorità sovraordinata all’ufficio che conduce l’indagine. L’intermediario, a sua volta, è tenuto a dare immediata notizia al soggetto interessato circa la ricezione della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne invece la procedura di acquisizione delle informazioni da parte degli uffici finanziari, al fine ultimo di ridurre i tempi di svolgimento delle indagini e di consentire una più efficace attività investigativa, è previsto che le risposte debbano pervenire entro il termine fissato dall’organo procedente, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta; detto termine potrà tuttavia essere prorogato, per un periodo di 20 giorni su istanza dell’intermediario (e solo per giustificati motivi), dalle stesse autorità che hanno autorizzato l’invio della richiesta. Peraltro, le risposte da parte degli intermediari finanziari dovranno essere inviate anche se negative, ossia anche nell’ipotesi in cui il soggetto indagato non risulta aver intrattenuto un rapporto con l’intermediario.

Circa le modalità di acquisizione delle informazioni, sia le richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria sia le risposte degli intermediari finanziari devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito file in formato XML (Extensible Markup Language). Da un punto di vista operativo, il sistema di trasmissione telematica delle richieste di indagine da parte degli uffici finanziari nonché delle relative risposte degli intermediari finanziari si basa sull’attivazione della casella di posta elettronica (PEC).

Inoltre, al fine di snellire la procedura di acquisizione di dati e notizie relativi a soggetti sottoposti ad indagine, è stato introdotto l’obbligo in capo agli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’elenco dei soggetti titolari di un rapporto continuativo nonché dei soggetti che abbiano effettuato operazioni extraconto e di quei soggetti che intrattengono un rapporto per conto o a nome di terzi. Ciò al fine di inviare le richieste di informazioni solo a quegli intermediari finanziari con i quali il soggetto indagato ha intrattenuto un rapporto (anche per conto terzi) ovvero ha effettuato operazioni extraconto, evitando di appesantire l’attività degli intermediari con la fornitura delle risposte negative.

Nel caso delle SGR si tratterà quindi di comunicare i rapporti di gestione collettiva o di gestione individuale di portafogli ovvero connessi con l’adesione a fondi pensione aperti con indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti delegati, ma senza alcuna informazione in merito all’entità dell’investimento.

L’utilizzo delle informazioni raccolte dall’Anagrafe tributaria non sono tuttavia liberamente accessibili e, quindi, utilizzabili da parte dell’Amministrazione finanziaria come base per l’esecuzione degli accertamenti fiscali. La richiesta e l’utilizzazione degli elementi informativi acquisiti è infatti consentito solo nei casi di soggetti nei cui confronti sono state già avviate, in base ad altri elementi, le attività istruttorie per l’esecuzione delle indagini finanziarie ovvero nel corso dei procedimenti penali.