Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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Direttiva tassazione risparmio
La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, entrata in vigore il 1° luglio del 2005, nasce dall’esigenza di contrastare la concorrenza fiscale e assicurare che i pagamenti di interessi effettuati nella Comunità europea, in favore di persone fisiche che hanno la residenza fiscale in uno Stato membro diverso da quello in cui sono pagati gli interessi stessi, siano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale del loro Stato membro di residenza.
In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione dei predetti redditi, e in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da soggetti residenti di uno Stato membro, quest’ultimi possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.
Al fine di evitare distorsioni nei movimenti di capitali tra Stati membri, incompatibili con il mercato interno, la direttiva introduce un sistema di scambio di informazioni nominative tra le amministrazioni finanziarie degli Stati dell’Unione Europea. Solo in via transitoria alcuni di questi (Austria, Belgio e Lussemburgo), caratterizzati da rigide disposizioni in materia di segreto bancario, in luogo dello scambio di informazioni applicheranno una ritenuta alla fonte nel caso in cui corrispondano pagamenti di interessi direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva dovranno essere applicate anche dai cosiddetti Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera), nonché da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri.
L’obbligo di comunicazione non riguarda tutti i proventi derivanti dall’investimento di disponibilità finanziarie, bensì soltanto quei proventi di natura finanziaria che si caratterizzano per il fatto di essere direttamente o indirettamente relativi a crediti. E infatti sono sottoposti a questi obblighi di comunicazione esclusivamente i “pagamenti di interessi” relativi a “crediti di qualsivoglia natura”, nonché “i redditi derivanti da pagamenti di interessi” conseguiti tramite la partecipazione a OICVM e a entità a questi equiparati. Ne consegue, quindi, che non rilevano i dividendi, le plusvalenze e i proventi derivanti da contratti derivati. Sono inoltre esclusi dagli obblighi di comunicazione i pagamenti di proventi connessi a prestazioni pensionistiche e assicurative.
La raccolta dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie del pagamento degli interessi rilevanti ai fini della direttiva e la loro comunicazione all’Amministrazione fiscale di uno Stato membro (che a sua volta comunicherà i dati all’Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza del beneficiario) è affidata agli agenti pagatori, ossia all’operatore economico che paga o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Il decreto legislativo n. 84/05, di attuazione della direttiva comunitaria, individua espressamente tra i soggetti tenuti alle comunicazioni, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie, società fiduciarie e le Poste italiane.
Le SGR sono coinvolte nell’applicazione della direttiva sotto un duplice profilo. Il primo profilo, comune a tutti gli intermediari finanziari, attiene alla raccolta delle informazioni relative ai pagamenti di interessi (come, ad esempio, interessi su conti correnti, cedole, proventi periodici nonché quelli realizzati attraverso il riscatto, la cessione o il rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento, ecc.) effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti in un altro Stato membro.
L’altro profilo è legato invece al fatto che le SGR sono tenute a comunicare – per conto dei fondi non armonizzati dalle stesse istituiti (ad esempio i fondi mobiliari aperti che non rispettano i limiti d’investimento stabiliti dalla direttiva 85/611/CE e i fondi chiusi) – i dati identificativi dei partecipanti che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro, qualora detti fondi percepiscano un pagamento di interessi rilevante ai fini della direttiva.
Questo in quanto i fondi non armonizzati rientrano nella categoria delle “entità residuali”, considerate dalla disciplina in esame “agenti pagatori nel momento in cui percepiscono un pagamento di interessi” per conto dei beneficiari effettivi, e non nel momento in cui le entità stesse procedono all’effettivo pagamento degli interessi a favore dei beneficiari effettivi. Nessun adempimento deve essere invece effettuato dalla SGR nel momento in cui il fondo non armonizzato corrisponderà ai beneficiari effettivi i proventi periodici ovvero i proventi realizzati in sede di rimborso o riscatto delle quote.
Gli obblighi di comunicazione che sorgono per effetto di pagamenti di interessi percepiti dal fondo non armonizzato vengono tuttavia meno nell’ipotesi in cui il fondo eserciti l’opzione per essere trattato, ai fini della direttiva, come un “OICVM armonizzato”. In buona sostanza, con l’esercizio dell’opzione, le SGR non devono effettuare alcuna comunicazione con riferimento agli interessi percepiti dai fondi; la comunicazione deve essere effettuata quando, successivamente, verranno pagati ai beneficiari effettivi i proventi periodici oppure i redditi realizzati in sede di rimborso o riscatto o cessione delle quote del fondo.

