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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

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Fondi e SICAV esteri

Il regime tributario dei proventi di capitale derivanti dall’investimento in fondi comuni di investimento mobiliare e SICAV di diritto estero assume aspetti diversi in relazione alla natura dell’organismo estero in cui l’investimento è stato effettuato.

In particolare, i proventi relativi a quote o azioni di organismi di investimento di diritto estero armonizzati (cioè conformi alle direttive comunitarie) commercializzati in Italia sono assoggettati a una ritenuta del 12,5%, a cura dell’intermediario residente incaricato del pagamento degli stessi proventi, oppure del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni collocate in Italia.

La ritenuta è applicata a titolo d’acconto se i proventi sono relativi a quote o azioni detenute nell’ambito di un’attività d’impresa commerciale (imprenditori individuali, società ed enti commerciali), mentre è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti esenti o esclusi da IRES).

Nel caso in cui i proventi siano conseguiti direttamente all’estero, senza quindi applicazione della ritenuta, questi devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi. In particolare, detti proventi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 18 del TUIR, con applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%, se relativi a quote o azioni non assunte nell’esercizio dell’impresa commerciale, ovvero concorrono alla formazione del reddito d’impresa se conseguiti nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale.

Per quanto riguarda invece i proventi derivanti dall’investimento in organismi di investimento di diritto estero non armonizzati, la ritenuta del 12,5% è applicata sempre a titolo d’acconto a prescindere dalla natura del percettore, con la conseguenza che i proventi conseguiti devono essere inclusi nel reddito complessivo del percettore.