Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati

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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

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OICR

In Italia, a differenza della quasi totalità degli altri Paesi, l’imposizione fiscale dei redditi derivanti dall’investimento in OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) non grava sul partecipante, ma incide direttamente sul fondo, mediante applicazione di una imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta.

I redditi di capitale conseguiti dal fondo, tranne alcune eccezioni, sono percepiti al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive applicabili in via ordinaria. In buona sostanza, l’organismo di investimento è considerato soggetto “lordista”.

Tale regime si applica a tutti gli organismi di investimento diritto italiano (armonizzati e non armonizzati) e ai fondi lussemburghesi “storici”, il cui patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari.

Per gli organismi che investono in partecipazioni qualificate e che sono sottoscritti da meno di 100 partecipanti, l’imposta sostitutiva è pari al 27% sul risultato maturato della gestione; tuttavia, l’imposta sostitutiva si applica sempre nella misura del 12,5% se le quote o azioni, anche se il numero dei partecipanti è inferiore a 100, sono detenute per oltre il 50% da “investitori qualificati” diversi dalle persone fisiche (banche, SIM, fondi pensione, ecc.).

Il valore delle quote o delle azioni, normalmente calcolato e pubblicato con periodicità giornaliera, esprime un valore al netto dell’imposta sostitutiva dovuta dall’organismo di investimento e pagata attraverso la SGR (nel caso di fondi) ovvero dalla stessa SICAV. La SGR e la SICAV determinano quotidianamente il risultato maturato della gestione e accantonano il rateo dell’imposta sostitutiva corrispondente all’incremento del patrimonio dell’organismo d’investimento. A fine esercizio, l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva accantonata nel passivo del rendiconto dell’organismo costituisce debito d’imposta che la SGR e la SICAV devono versare all’Erario.

Se invece, per effetto delle operazioni di gestione, il risultato della gestione del fondo o della SICAV è negativo, e cioè si è verificato un decremento del valore del patrimonio rispetto a quello rilevato all’inizio del periodo d’imposta, tale risultato negativo – anch’esso determinato con la stessa periodicità con cui si procede al calcolo del valore della quota – è computato, senza limiti temporali, in diminuzione dei risultati di gestione positivi successivamente conseguiti.

In altri termini, sorge in capo all’organismo il diritto a pagare in futuro meno imposte sui successivi incrementi patrimoniali. Da un punto di vista operativo, ciò comporta che – a fronte del risultato negativo via via conseguito – la SGR e la SICAV accreditano giornalmente nel rendiconto dell’organismo un importo pari al 12,5% del risultato negativo: il cosiddetto risparmio d’imposta.