Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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SGR e SICAV
SGR
Le società di gestione del risparmio
sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Si definiscono società di gestione armonizzate le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. Per ulteriori dettagli sulla procedura di autorizzazione si rinvia al Regolamento Banca d’Italia
Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito albo, tenuto dalla Banca d’Italia.
SICAV
La SICAV è una società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
A differenza dei fondi comuni d’investimento nella SICAV l’investitore ricopre anche la figura di socio partecipante e come tale ha la possibilità di incidere, con l’esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica d’investimento.
Il servizio di gestione collettiva del risparmio
Il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza attraverso:
- la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
Quando le attività elencate sono ripartite tra due SGR diverse, quella che svolge le attività di cui al primo punto è designata come società promotrice, quella che svolge le attività di cui al secondo punto è indicata come gestore.
Attività esercitabili dalle SGR
Le SGR possono prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio nonché:
- prestare il servizio di gestione di portafogli;
- istituire e gestire fondi pensione;
- svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob;
- prestare i servizi accessori di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), del Testo unico della finanza (custodia e amministrazione di servizi finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.

