Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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Fiscalita'
Il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, ha riformato il regime tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, modificando di conseguenza il regime fiscale dei fondi mobiliari (aperti e chiusi) e delle SICAV di diritto italiano.
In particolare il decreto ha sancito il passaggio da una forma di imposizione di tipo patrimoniale a un sistema che prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva del risultato maturato della gestione, conseguito dall’organismo di investimento nel corso di ciascun anno.
L’attuazione di questo principio - la tassazione del risultato della gestione maturato nell’anno - è avvenuta riconoscendo la natura di soggetti “lordisti” agli organismi di investimento del risparmio, nella fase di percezione della maggior parte dei redditi di capitale. Questo regime è inoltre applicabile anche ai fondi lussemburghesi “storici”.
Un’analoga forma di imposizione sostitutiva è stata introdotta anche per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi relativi alle risorse e agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa commerciale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate).
Per consentire un’effettiva tassazione del risultato della gestione, la quasi totalità dei redditi di capitale sono percepiti al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili in via ordinaria. Questo regime consente di compensare con le minusvalenze non solo le plusvalenze, ma anche i redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.).
Con il medesimo provvedimento è stato inoltre rivisto il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri, per i quali è stata confermata la previgente disciplina incentrata sulla tassazione, in capo all’investitore, al momento della percezione dei proventi.
Per quanto riguarda invece la tassazione dei fondi immobiliari si è assistito a una tendenza opposta a quella degli OICVM italiani. Con il decreto legge n. 351/01 è stato modificato l’originario regime impositivo, basato su una forma di imposizione di tipo reddituale, per passare ad un sistema di tassazione patrimoniale sostitutivo di tutte le imposte dovute dai partecipanti sui proventi percepiti. Dal 1° gennaio 2004, tuttavia, l’imposizione di tipo patrimoniale in capo al fondo è stata soppressa e la tassazione avviene in capo ai partecipanti all’atto del realizzo dei proventi.
Il regime di tassazione dei fondi pensione, che mutua quello dei fondi mobiliari italiani e delle SICAV, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta. I redditi di capitale, a eccezione di alcuni casi, sono percepiti dal fondo al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili

